L’eccellenza della dignità, la grandezza dei poteri, l’ampiezza e la sovrana efficacia del ministero del sacerdote, esigono che egli, per santità, scienza, zelo, prudenza, sia all’altezza della sua eccelsa missione. Gesù, fonte di santità e luce di eterna e infinita sapienza, volle formare Egli stesso i suoi primi sacerdoti, arricchendoli con i carismi del suo Spirito Paraclito. Dopo di Lui, gli Apostoli, i Pontefici, i Vescovi, i Padri della Chiesa, fin dai primi tempi, si occuparono accuratamente della formazione di coloro che sarebbero stati innalzati ala grande dignità di ministri di Dio. Più tardi, sia in Oriente che in Occidente, i chierici vennero educati o negli stessi episcopi o in case a questi vicine sotto l’immediata vigilanza dei loro Pastori. Da queste scuole episcopali, sereni ambienti di santità e di scienza, uscirono giganti di virtù e colossi di dottrina, e altrettanto avvenne in seguito nelle scuole sorte nel seno delle famiglie religiose. Il Concilio di Trento, al cap. 18° della sess. 23a, volendo che la formazione del Clero si svolgesse sotto un controllo sempre più immediato e vigile dei Vescovi, stabilì norme tassative riguardanti il sorgere e lo svolgersi delle attività dei Seminari presso le Chiese vescovili. Le disposizioni del S. Concilio furono insistentemente inculcate dai Sommi Pontefici (1). Il Codice di Diritto Canonico determina tutto ciò che riguarda la formazione degli alunni del Seminario nei can. 13521371. Lo stesso Codice stabilisce pure, nei can. 587-591, quanto negli Istituti religiosi di sacerdoti debba farsi circa questa importante materia, e ordina che vi siano case speciali ove sacompiere detti studi. La Sacra Congregazione dei Religiosi il 1° dicembre 1931 inviava ai Superiori Generali degli Ordini e Congregazioni religiose una speciale Instructio, nella quale si specificano ancor più chiaramente i doveri dei Superiori circa la formazione dei sacerdoti nei loro Istituti. Le nostre Costituzioni, negli art. 2, 78, 87, 164-169, mentre fanno proprie le disposizioni del Codice di Diritto Canonico, aggiungono alcune particolari prescrizioni da praticarsi nella formazione dei nostri sacerdoti. Nei Regolamenti poi (P. II, Per le Case di Noviziato e Studentato, Sez. 2a) sono specificate ancor più ampiamente le norme da seguirsi negli Istituti destinati alla formazione dei chierici della nostra Società. Infine il Sommo Pontefice Pio XI, pubblicando la Deus scientiarum Dominus, mentre tracciava i nuovi programmi di studi ecclesiastici e i nuovi indirizzi da seguirsi negli Atenei, intendeva, con quel documento importantissimo, stimolare coloro che hanno l’alto compito di formare il clero secolare e religioso a porre il maggior impegno, perchè detta formazione morale e scientifica si compiesse con le maggiori garanzie di serietà. Fin dai tempi del nostro Santo Fondatore, e in seguito attraverso le cure solerti dei suoi Successori e mediante le indicazioni dei Capitoli Generali — di quello XV in particolare, tenutosi nel 1938 — tutto fu messo in opera nella nostra Società, a misura che le circostanze lo permisero, per dare ai nostri sacerdoti la migliore formazione. Oggi, dopo gli esperimenti fatti, possiamo conchiudere e stabilire che l’opera della formazione sacerdotale, alla quale è intimamente legata la salvezza delle anime, esige che gli Istituti speciali ov’essa si compie, da noi chiamati Studentati Filosofici e Teologici, siano convenientemente attrezzati con edifici adatti, con personale capace, con programmi ben compilati, con metodi vagliati e sperimentati e infine con un controllo sapiente, oculato, costante. Quando nel 1936 vi parlai per la prima volta di una serie di circolari destinate alla formazione del personale salesiano, era mio intendimento trattare in esse anche degli studi. In
seguito però, — e specialmente dopo che dalla sovrana bontà dei Sommi Pontefici Pio XI e Pio XII ci fu concessa l’erezione del Pontificio Ateneo Salesiano — mi parve opportuno rimandare la parte programmatica e didattica delle discipline ecclesiastiche a una circolare speciale, dal titolo: Programmi e norme per gli Studentati Filosofici e Teologici della Società di S. Francesco di Sales: in essa saranno fissati i programmi e le norme riguardanti la formazione scientifica dei nostri chierici. Spero possa essere inviata nel prossimo anno 1946: l’esperienza indicherà poi man mano eventuali mutazioni e aggiunte.
Periodo di riferimento: 1945
P. Ricaldone, Formazione del Personale Salesiano. Studentati filosofici e teologici, in «Atti del Capitolo superiore della Società salesiana», 25 (1945), 131, 1-75.
Istituzione di riferimento:
Direzione Generale SDB