“Il provvidenziale sviluppo della nostra Società, mentre deve spingerci ad innalzare a Dio l’inno del ringraziamento e soprattutto a corrispondere, con una vita sempre più osservante ed esemplare, alle divine misericordie, ci obbliga al tempo stesso a escogitare i mezzi e accorgimenti meglio acconci a rendere sempre più regolare l’andamento delle Case, più salda la compagine della Congregazione.
Nel n. 84 degli Atti del Capitolo Superiore vi parlai delle Biblioteche, e so che, malgrado le difficoltà dei tempi, parecchio è stato fatto per organizzarle e attrezzarle. Oggi giudico opportuno trattare l’importante argomento degli archivi.
L’articolo 171 dei Regolamenti stabilisce che il Direttore « abbia sempre in ordine l’archivio » e determina ciò che in esso deve conservarsi. Per facilitare l’adempimento di quest’articolo e ottenere al tempo stesso, per quanto la diversità dei luoghi lo consenta, una doverosa uniformità, vi proporrò alcune norme dalla cui attuazione spero derivi non lieve vantaggio alla nostra Società.
Esse riguardano:
- il materiale da conservarsi nei nostri archivi;
- i locali e i mobili più pratici e adatti alla conservazione di detto materiale, tenendo conto delle esigenze dei diversi documenti;
- gli elementi ausiliari, vale a dire, repertori, indici, schedari, ecc., richiesti per la rapida consultazione dei documenti.”
Periodo di riferimento: 1943
P. Ricaldone, Gli archivi, in «Atti del Capitolo superiore della Società salesiana», 23 (1943), 120, 274-312.
Istituzione di riferimento:
Direzione Generale SDB